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ACCERTAMENTO SANITARIO DELLE
INVALIDITÀ
dott.ssa Erika Viriglio - dottore
in legge
15/06/00
Le istanze volte ad ottenere l'accertamento sanitario dell'invalidità civile,
della cecità civile e del sordomutismo devono essere redatte in carta semplice
dalla persona interessata, se maggiorenne, o dal tutore, se minorenne o
interdetta. Tali istanze devono essere presentate alle commissioni mediche
A.S.L. competenti per territorio. Le domande possono essere rivolte al fine di
ottenere il solo riconoscimento dell'invalidità civile oppure anche per la
concessione delle indennità di accompagnamento o altri benefici economici
previsti dalla legge. Con la domanda deve essere prodotto un certificato medico
attestante la natura e gravità dell'infermità invalidante. Secondo quanto
disposto dall'art. 1 comma 3 del D.P.R. 21/09/1994 n. 698, il procedimento
relativo all'accertamento sanitario da parte delle commissioni deve essere
concluso entro nove mesi dalla presentazione della domanda. Il soggetto
richiedente viene convocato dalla commissione valutatrice per gli accertamenti
sanitari; nel caso di impossibilità a presentarsi alla visita, motivata con
idonea documentazione medica, è prevista la possibilità di effettuare la
visita al domicilio del richiedente.
Nel caso di decesso del richiedente le commissioni mediche, su regolare istanza
degli eredi, possono procedere all'accertamento sanitario sulla base di
documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate in data
antecedente al decesso e comprovante l'esistenza delle infermità tali da potere
formulare con esattezza la diagnosi ed un motivato giudizio medico-legale.
Nel caso di domande rivolte all'accertamento dell'aggravamento dell'invalidità
e delle condizioni visive è necessario corredare la richiesta con idonea
documentazione sanitaria. Entro tre mesi dalla data di presentazione della
domanda, la commissione fissa la data per la visita medica. Trascorso
inutilmente tale termine l'interessato può presentare una diffida
all'assessorato alla sanità, che fissa la data entro il termine complessivo di
nove mesi dalla data di presentazione della domanda. Terminata la fase di
accertamento sanitario, la commissione medica A.S.L. e la commissione medica
periferica trasmettono all'interessato l'originale del verbale di visita con
raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora la minorazione dia diritto a
provvidenze economiche erogabili dal Ministero dell'Interno, le commissioni
trasmettono d'ufficio alla prefettura competente copia delle istanze di
concessione dei benefici unitamente a copia autentica del verbale sanitario. Nel
caso di riconoscimento dello stato di invalidità e verificata la sussistenza
dei requisiti patrimoniali, le procedure di pagamento delle provvidenze
economiche debbono concludersi entro 180 giorni dalla data di ricezione di copia
dell'istanza. I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo
alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla A.S.L. ,
con corresponsione degli interessi legali sulle prestazioni dovute.
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