Ritorna a leggi sulla disabilità
Legge
05
febbraio 1992 n.104
"Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
(HANDICAPPATI)."
Indice articoli
Ritorna a leggi sulla disabilità
Art 1
Finalità.
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1.
La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità
umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne
promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che
impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima
autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita
della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e
patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della
persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i
servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona
handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e
di esclusione sociale della persona handicappata.
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Art.2
Princìpi generali.
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1.
La
presente legge detta i princìpi dell'ordinamento in materia di diritti,
integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce
inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 5.
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Art.3
Soggetti aventi diritto.
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1.
é persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della
minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia
delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o
plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume
connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano
priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli
stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel
territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed
alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
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Art.4
Accertamento dell'handicap.
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1.
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità
dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva
individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie
locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre
1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei
casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
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Art.
5
Princìpi generali per i diritti della persona handicappata.
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1. La
rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la
realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti
obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica,
biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi
finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con
le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i
servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua
famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare
la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e
la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei
servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle
conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il
mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la
sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona
handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la
comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di
integrazione della persona handicappata nella società;
e) assicurare
nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione
della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le
potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e
secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del
soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della
minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei
servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero
della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con
gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui
all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla
famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto
personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi
strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici
integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere,
anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di
informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la
cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è
colpito; l)garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei
anche al di fuori della circoscrizione territoriale; m)promuovere il superamento
di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante
l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
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Art.
6
Prevenzione e diagnosi precoce.
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1. Gli
interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle
minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli
articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive
modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze
e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23
dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della
popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonchè sulla
prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo
neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono
tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare
rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti
di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare
malformazioni congenite e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la
diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che
possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di
neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la
individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e
la prevenzione delle loro conseguenze; f)l'assistenza
intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili
alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per
l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito,
della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e
della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento
emanati ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di
errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la
popolazione neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che
tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli
operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare
l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli
sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il
nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. é
istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di
cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i
risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a
stabilire lo stato di salute del bambino;
i) gli
interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per
eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di
vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma
di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
Art.
7
Cura e riabilitazione.
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1. La cura e
la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che
prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le
abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della
situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine
il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate,
assicura: a)gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona
handicappata, nonchè gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a
domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno
o residenziale di cui all'art. 8, comma 1, lettera l); b)la fornitura e la
riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici
necessari per il trattamento delle menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e
corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e
all'estero.
Art.
8
Inserimento ed integrazione sociale.
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1.
L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano
mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico,
di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo
economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona
handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona
handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia
personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso
agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e
architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto
all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con
particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a
linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di
personale appositamente qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento
delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo
libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena
integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela
del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti
che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la
organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e
nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio,
case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per
favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata,
priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o
affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione
o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza
educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a
persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto
l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano
idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri
socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione
di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa
in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.
Art. 9
Servizio di aiuto personale.
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1. Il
servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità
sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è
diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia
personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici,
informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare
l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e
comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è
integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul
territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno
ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa
vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di
prestare attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c), del comma 2, deve
avere una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del
comma 2 si estende la disciplina dettata dall'art. 2, comma 2, della legge 11
agosto 1991, n. 266.
Art.
10
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità.
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1.
I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le
comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in
materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando
comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità
stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi
di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità alloggio e centri
socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le
attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 8 sono realizzate
d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'art.
15 e con gli organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante
appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità
dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al
sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone
handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni,
fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) società
cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del
presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui
all'art. 38.
5. Per la collocazione topografica,
l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri
socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante
socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a
coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti
pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggio ed
ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione
almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla
presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica
destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497
e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce
variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di
cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della
originaria destinazione urbanistica dell'area.
Art.
11
Soggiorno all'estero per cure.
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1. Nei casi
in cui vengano concesse le deroghe di cui all'art. 7 del decreto del Ministro
della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22
novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia
previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi
autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o
strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza
ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il
Ministero della sanità di cui all'art. 8 del decreto del Ministro della sanità
3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre
1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi
autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e
coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalità della
corresponsione di acconti alle famiglie.
Art. 12
Diritto all'educazione e all'istruzione.
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1. Al bambino
da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle
classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle
istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento nè da
altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come
persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla
diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione
provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona
handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado
di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in
rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di
handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo
dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità
sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli
effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità
sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con
apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è
aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della
scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti
all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità
sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie
quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in
situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della
frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica
mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il
centro di degenza, è equiparata da ogni effetto alla frequenza delle classi
alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle
divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere
perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica
formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi
o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
CFR[DPR 24.02.1994 n. 382100 ART n. 1 cang. 2] CFR[DPR 24.02.1994 n. 404100 ART
n. 5]
Art. 13
Diritto all'educazione e all'istruzione.
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1. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle
scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando
quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517 e
successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi
scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi,
sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o
privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi
di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari
sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi
di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione,
attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, nonchè a forme di integrazione tra attività
scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì
previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati
ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonchè di ogni altra forma di
ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi
funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante
convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica,
di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università
di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del
piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi
professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la
frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti; e)la sperimentazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare
nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1,
gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle
esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero,
la socializzazione e l'integrazione, nonchè l'assegnazione di personale docente
specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e
grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di
fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni
con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola
secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del
personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in
modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi
di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie
all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e
secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per
le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti
di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del
profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle
attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e
dei collegi dei docenti. 6-bis. Agli studenti handicappati iscritti
all’università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici,
realizzati anche attraversole convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1,
nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti
dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla
copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis
dell’articolo16.
Art. 14
Modalità di attuazione dell'integrazione.
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1.
Il Ministro della pubblica istruzione
provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per
l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli
studenti handicappati, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento
con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica
istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di
orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con
inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e
didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle
sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione
scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i
diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra
insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo
dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e
gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche
sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno,
con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui
all'art. 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di
interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di
specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il
conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie,
comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla
legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline
facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate
ai sensi dell'art. 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma
di specializzazione conseguito ai sensi del predetto art. 4 deve essere
specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività
didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel
qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività
didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita
ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei
limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per
la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi
attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di
laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'art. 3,
comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione
ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti
gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività
didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline
facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche
da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le
quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi
controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in
possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione
dell'art. 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di
specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e successive modificazioni, al decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e all'art. 65 della
legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di
sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è
consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo
specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'art.
13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di
aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie
locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero
individualizzati.
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Art.
15
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.
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1. Presso
ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto
da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della
scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio
1982, n. 270 e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti
locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle
associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello
provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati
dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre
anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto
di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e
di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti
con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione
predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1
hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza
alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie
locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di
programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione
dei piani educativi individualizzati, nonchè per qualsiasi altra attività
inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono
annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al
presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può
avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli
accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.
Art.
16
Valutazione del rendimento e prove d'esame.
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1.
Nella
valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato,
sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano
stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di
sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono
predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove
d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il
progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria
di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti
e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la
presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le
prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento
di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato
previsto dai commi 3 e4 in favore degli studenti handicappati è consentito per
il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della
materia e con l’ausilio del servizio di tutorato di cui all’articolo 13,
comma 6-bis. E’ consentito, altresì , sia la possibilità di svolgere prove
equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.
5-bis. Le università, con proprie
disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettorato con funzioni di
coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti
l’integrazione nell’ambito dell’ateneo.
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Art.17
Formazione professionale.
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1.
Le regioni, in attuazione di quanto
previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma,
lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento
della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei
centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano
in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una
qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del
centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai
piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal
fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale
tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata
che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in
corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale
sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i
corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione,
quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati
all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di
cui all'art. 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonchè da organizzazioni di
volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare
alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani
annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui
all'art. 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano
frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza
utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro
economico-produttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore
delle persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del
fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata
ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali,
quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro
guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18
Integrazione lavorativa.
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1.
Le
regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti,
istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro
guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività
idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone
handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di
cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere
personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione,
con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di
efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di
revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra
comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie
locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi
allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro
per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
5. L'iscrizione all'albo di cui al
comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'art.
38.
6. Le regioni possono provvedere con
proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per
recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività
lavorative autonome;
b)a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori
di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione
delle persone handicappate.
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Art. 19
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.
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1.
In attesa
dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le
disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni,
devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione
psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in
mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della
persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale
dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità
lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'art. 4 della presente
legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle
discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
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Art.
20
Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.
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1.
La persona
handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi
aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al
concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
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Art.
21
Precedenza nell'assegnazione di sede.
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1.
La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con
minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A
annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come
vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra
le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la
precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Art. 22
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato.
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1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e
privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione
fisica.
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Art. 23
Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e
ricreative.
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1. L'attività
e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna.
Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la
concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone
handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di
comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in
conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità
e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle
persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti
di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli
impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva
possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro
rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 5. Chiunque,
nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo comma, della legge 17
maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone
handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno
a sei mesi.
Art.
24
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
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1. Tutte le
opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che
sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla
legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni, sono eseguite in
conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e
successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989 e
successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti
al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1º giugno 1939, n. 1089 e
successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni,
nonchè ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità,
qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13
del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da
parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle
norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite
dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti
di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di
cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, sono
allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla
normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o
autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla
verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal
tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di
agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che
le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può
richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione
una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico
abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi
restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista,
l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà
atto in sede di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di
destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è
accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato
di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della
conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti
in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche,
nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e
inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico
degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore,
ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono
puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione
dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale
(CER), di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il
divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della citata legge n. 41
del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di
urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione
delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale
pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'art. 32, comma 21,
della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative
all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento
all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che
in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la
contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2
per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione
e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti
edilizi alle disposizioni di cui all'art. 27 della citata legge n. 118 del 1971,
all'art. 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989 e successive
modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali
contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
Art.25
Accesso alla informazione e alla comunicazione.
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1.
Il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione
di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e
telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla
telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature
complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di
modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o
telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di
persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di
svago e la diffusione di decodificatori.
Art. 26
Mobilità e trasporti collettivi.
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1.
Le regioni
disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per
consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul
territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei
servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle
proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le
persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei
piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle
persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di
programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti
piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di
trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli
enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle
persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di
trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento
dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è
destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche
nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente
medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'art. 20 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla
omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi,
di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e
della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il
Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni
per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma
in corrispondenza con la loro sostituzione.
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Art.
27
Trasporti individuali.
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1.
A favore
dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con
incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla
spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico
extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello
Stato.
2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge 9
aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: <<, titolari di patente
F>> e dopo le parole: <<capacità motorie,>> sono aggiunte le
seguenti: <<anche prodotti in serie,>>.
3. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della
citata legge n. 97 del 1986, è inserito il seguente: <<2-bis. Il
beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore
aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la
patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data
dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al
versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta
relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato>>.
4. Il Comitato tecnico di cui all'art. 81,
comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111,
è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate
nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'art. 41
della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali
trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito
fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i
contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 42.
Art.28
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate.
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1.
I comuni
assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia
nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli
realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'art. 6 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo,
è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
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Art.
29
Esercizio del diritto di voto.
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1.
In
occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di
trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il
raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole
l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni
precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la
disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei
certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'art. 1
della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue
in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente
il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste
elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più
di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta
apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale
compito.
Art.30
Partecipazione.
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1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
Art.31
Riserva di alloggi.
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1. All'art. 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: <<r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie>>.
2. Il contributo di cui alla lettera r-bis)
del primo comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal
comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER
direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle
cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni
e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con
finanziamenti pubblici e fruenti di contributo pubblico.
3. Il contributo di cui al comma 2 può
essere concesso con le modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli
enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel
campo dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di
alloggi di loro proprietà da concedere in locazione a persone handicappate
ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in
situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie.
4. Le associazioni presenti sul territorio,
le regioni, le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER,
entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione
della quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma
dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art.
32
Agevolazioni fiscali.
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1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sè o per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile, purchè dalla documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perché invalida e il domicilio o la residenza del percipiente.
Art.
33
Agevolazioni.
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1.
La
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4,
comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono
chiedere ai rispettivi datori di lavori di usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore
di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino.
3. Successivamente al compimento del
terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità,
nonchè colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità
parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di
permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la
persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si
cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si
applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della
legge n. 1204 del 1971, nonchè quelle contenute negli articoli 7 e 8 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore,
con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un
parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne
in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,
4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione
di gravità.
Art. 34
Protesi e ausili tecnici.
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1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.
Art.
35
Ricovero del minore handicappato.
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1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 36
Aggravamento delle sanzioni penali.
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1.
Per i
reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale,
nonchè per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del
libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n.
75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un
terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di
cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico,
nonchè dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o
un suo familiare.
Art.
37
Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata.
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1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.
Art.
38
Convenzioni.
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1.
Per
fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche consorziati tra
loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la
parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui
all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi
dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni
private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempre che siano
idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e
per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite
convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le
loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in
favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi
o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono
erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini
previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'art. 8, previo controllo
dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità
dei soggetti ospiti, secondo i princìpi della presente legge.
Art.
39
Compiti delle regioni.
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1.
Le regioni
possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad
interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano
sanitario nazionale, di cui all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari,
sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, nei limiti
delle proprie disponibilità di bilancio:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i
livelli qualitativi delle prestazioni, nonchè i criteri per l'erogazione
dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di
programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di
coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di
cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi,
anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica
istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione
professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o
specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione
eventualmente svolta al loro interno;
c) a
definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i
programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed
aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente
legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli
enti di cui all'art. 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove
tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonchè la produzione di
sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo
delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo
periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui
all'art. 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi
all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli
incentivi e dei contributi di cui all'art. 18, comma 6, per garantire la loro
effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di
personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di
volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico
delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti
pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i
rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime.
Art.
40
Compiti dei comuni.
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1. I comuni,
anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità
sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza,
attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel
quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui
all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi
di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'art. 4
della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento
degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e
di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un
servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle
forme del decentramento previste dallo statuto stesso.
Art. 41
Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap.
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1. Il
Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle Amministrazioni dello
Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti
di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica
dell'attuazione della legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti
disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono
presentati previo concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto
con il Ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per
gli atti di carattere generale adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti
di cui al comma 1, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il
Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per
gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro,
della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, nonchè dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari
regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del
Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli
argomenti da trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte
l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del
disegno di legge finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori
scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla
Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e
delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela
delle persone handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi
informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro
il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati
relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia,
nonchè sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di
ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi
agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo
anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30
ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, coadiuvato da una
commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nonchè da tre rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno
del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è presieduta dal
responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età,
dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.
Art. 42
Copertura finanziaria.
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1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali,
istituito il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle
province autonome in favore dei cittadini handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali
provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui
all'art. 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione
della presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può
essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'art. 41,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione
di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonchè a
situazioni di grave arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli
enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in
favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi
per la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla
presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del
personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle
disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6. é autorizzata la spesa di lire 120
miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da
ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione
delle commissioni di cui all'art. 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del
soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'art. 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi
di istruzione dei minori ricoverati di cui all'art. 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le
scuole di cui all'art. 13, comma 1, lettera b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le
università di cui all'art. 13, comma 1, lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione
di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università di cui
all'art. 13, comma 1, lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della
sperimentazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera e); h)
lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per
l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo
grado prevista dall'art. 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la
formazione del personale docente prevista dall'art. 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di
funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'art. 15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per
l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'art. 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per
cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'art. 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e
1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'art. 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della
commissione di cui all'art. 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e
lire 53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del
Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in
favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a
decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo
utilizzando l'accantonamento <<Provvedimenti in favore di portatori di
handicap>>.
8. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 43
Abrogazioni.
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1. L'art. 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'art. 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'art. 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
Art. 44
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.