Ritorna a leggi sulla disabilità
Legge 9 gennaio 1989 n.13
Disposizioni per favorire il superamento
e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Indice articoli
| Art.1 | Art.2 | Art.3 | Art.4 | Art.5 | Art.6 |
| Art.7 | Art.8 | Art.9 | Art.10 | Art.11 | Art.12 |
Ritorna a leggi sulla disabilità
1. I
progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni
tecniche previste dal comma 2.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto
le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità
e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque
prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per
l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle
parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
c) almeno un
accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d)
l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un
ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di
gradini.
4. E' fatto obbligo di allegare
al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli
elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.
1. Le
deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici
privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27,
primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'art. 1, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonchè la
realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di
segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici
privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda
convocazione, con le maggioranze previste dall'art. 1136, secondo e terzo comma,
del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio
rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per
iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero
chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del
codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonchè strutture
mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte
d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli
ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e
1121, terzo comma, del codice civile.
1. Le opere
di cui all'art. 1 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze
previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai
fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
2. é fatto salvo l'obbligo di
rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile
nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia
interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
1. Per gli interventi di cui all'art. 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
2. La
mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni
successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e
ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
4. L'autorizzazione può essere negata
solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene
tutelato.
5. Il diniego deve essere motivato con la
specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua
rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a
tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.
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1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'art. 2 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'art. 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 4 e 5.
1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'art. 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. 2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell'art. 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.
1.
L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'art. 2 non è soggetta a
concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere
interne, come definite dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto
art. 26, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un
professionista abilitato.
2. Qualora le opere di cui al comma 1
consistano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la
sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione
di cui all'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni
ed integrazioni. MOD[DL 18.10.1995 n. 433 ART n. 20]
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonchè le difficoltà di accesso.
1. Per la
realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e
all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti ai sensi
della presente legge sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità
di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a
qualsiasi titolo al condominio o al portatore di handicap.
2. Il contributo è concesso in misura
pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni;
è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per
costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un
ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento
milioni.
3. Hanno diritto ai contributi, con le
procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o
limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle
relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i
citati soggetti ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè i condomini ove risiedano le
suddette categorie di beneficiari.
4.
Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole <<mezzi necessari per la
deambulazione, e la locomozione>>, sono sostituite dalle parole
<<mezzi necessari per la deambulazione la locomozione e il
sollevamento>>. La presente disposizione ha effetto dal 1º gennaio 1988.
Art. 10. 1. é istituito presso il Ministero dei lavori.
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1. é
istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per
l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici
privati.
2. Il Fondo è annualmente ripartito
tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di
concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane
e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi
dell'art. 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni
richiedenti.
3. I sindaci, entro trenta giorni dalla
comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi
agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
4. Nell'ipotesi in cui le somme
attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il
sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di
handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle
competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine
cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno
per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
5. I contributi devono essere erogati
entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente
quietanzate.
1. Gli
interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito
l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista
entro il 1º marzo di ciascun anno.
2. Per l'anno 1988 la domanda deve
essere presentata entro il 31 dicembre 1988.
3. Alla domanda debbono essere allegati il
certificato e la dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'art. 8.
4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni
successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande,
stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande
ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.
5. La regione determina il proprio
fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del
termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di
partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 10, comma 2.
1. Il Fondo
di cui all'art. 10 è alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno degli anni
1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento <<Concorso dello Stato nelle
spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere
architettoniche negli edifici>> per lire 20 miliardi per ciascuno degli
anni 1989, 1990 e 1991.
2. Le somme eventualmente non
utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al fondo per l'anno
successivo.
3. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.