Ritorna a leggi sulla disabilità
Legge Regionale della
Regione Sardegna 22 aprile
1997 n. 16.
"Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale"
Indice articoli
| Art.1 | Art.2 | Art.3 | Art.4 | Art.5 | Art.6 |
| Art.7 | Art.8 | Art.9 | Art.10 | Art.11 | Art.12 |
| Art.13 | Art.14 | Art.15 | Art.16 | Art.17 | Art.18 |
| Art.19 | Art.20 | Art.21 | Art.22 | Art.23 | Art.24 |
| Art.25 | Art.26 | Art.27 | Art.28 | ||
Ritorna a leggi sulla disabilità
Art. 1
Finalità
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La regione autonoma della Sardegna, nell'ambito
delle iniziative a favore della cooperazione e al fine di promuovere
l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, in attuazione
della Legge 8 Novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali),
garantendo altresì la piena attuazione del principio di parità tra uomo e donna:
a) istituisce e regolamenta l'Albo regionale
delle cooperative sociali;
b) determina le modalità di raccordo con
l'attività dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, nonché con le
attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
c) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le
convenzioni tra gli enti pubblici e le cooperative sociali ed i loro consorzi;
d) istituisce la "Commissione regionale per
la cooperazione sociale";
e) definisce le misure di promozione, sostegno e
sviluppo della cooperazione sociale.
Art. 2
Istituzione dell'Albo
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È istituito presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale l'Albo regionale delle cooperative sociali.
1. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:
a) Sezione A, nella quale sono iscritte le
cooperative che gestiscono servizi socio – sanitari ed educativi;
b) Sezione B, nella quale sono iscritte le
cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di
servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) Sezione C, nella quale sono iscritti i
consorzi di cui all'articolo 8 della Legge n. 381 del 1991.
2. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce condizione per l'accesso alle convenzioni e per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge.
Art. 3
Requisiti per l'iscrizione
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1. Possono essere iscritte all'Albo di cui all'articolo 2 le cooperative sociali ed i loro consorzi aventi sede legale nella Regione Sardegna e che risultino iscritti nella sezione cooperative sociali del registro prefettizio delle cooperative.
2. Per ottenere l'iscrizione le cooperative
debbono presentare all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, domanda corredata da:
a) Certificato di iscrizione alla sezione
cooperative sociali del registro prefettizio;
b) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
c) Autocertificazione circa gli ambiti di
attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi;
d) Autocertificazione sulla composizione della
compagine sociale con i dati disaggregati per sesso;
e) Relazione sulle caratteristiche professionali
di quanti operano nella cooperativa;
f) Relazione sull'attività svolta;
g) Copia dell'ultimo bilancio;
h) Per le cooperative che chiedono l'iscrizione
nella sezione B, autocertificazione circa la presenza al loro interno di persone
svantaggiate nella misura prevista dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 e da
cui risulti per gli invalidi fisici, psichici e sensoriali un'invalidità non
inferiore a quella prevista dalle vigenti leggi per il collocamento obbligatorio;
i) Dichiarazione degli amministratori di non
essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziali e fiscali non
conciliabili in via amministrativa.
3. Nel caso di cooperativa di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere e), f), g) e h) sono sostituiti da un articolato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere.
4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve
essere corredata da:
a) Certificato di iscrizione nella sezione
cooperative sociali del registro prefettizio;
b) Atto costitutivo e statuto;
c) Relazione sull'attività svolta;
d) Copia dell'ultimo bilancio;
e) Autocertificazione circa la presenza nella
base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall'articolo 8 della legge
n. 381 del 1991.
4. L'iscrizione all'Albo viene disposta con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione.
5. Il provvedimento è notificato al richiedente, e alla Prefettura ed all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. Nel caso di rigetto della domanda ne viene data notifica ai soggetti interessati entro il termine di trenta giorni.
7. La domanda si intende accolta qualora non venga rigettata entro il termine indicato.
8. Non sono comunque iscrivibili nell'Albo regionale le cooperative sociali che hanno come esclusivo scopo statutario lo svolgimento di attività riconducibili al settore dell'istruzione di ciascun ordine e grado o alle attività sanitarie.
Art. 4
Adempimenti successivi all'iscrizione
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1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti
all'Albo regionale sono tenuti a comunicare all'Assessorato al lavoro, formazione
professionale, cooperazione, sicurezza sociale:
a) Entro trenta giorni l'avvenuta messa in
liquidazione e lo scioglimento della cooperativa o del consorzio;
b) Entro sessanta giorni ogni variazione
intervenuta nello statuto o nell'iscrizione al registro prefettizio;
c) Entro sessanta giorni ogni variazione della
compagine sociale da cui derivi l'alterazione dei rapporti configurati al comma 2
dell'articolo 2 della legge n. 381 del 1991;
d) Annualmente, il bilancio e la relazione degli
amministratori.
2. Le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo regionale debbono inoltre presentare, all'inizio di ogni anno, la certificazione di cui al comma 2, lettera h), dell'articolo 3.
3. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi
abbiano ottenuto contributi
regionali, la relazione di cui alla lettera d)
del comma 1 deve specificare le
modalità di utilizzo di tali incentivi.
Art. 5
Cancellazione
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1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'Albo regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione, sicurezza sociale, sentita la Commissione regionale per la cooperazione sociale, quando questi non abbiano adempito agli obblighi di cui all'articolo 4.
2. La cancellazione è disposta altresì quando la cooperativa o i consorzi siano stati sciolti, risultino sciolti, risultino cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, ovvero quando non sia stata effettuata entro l'anno, per cause dipendenti dalle cooperative, l'ispezione ordinaria di cui al comma 3 dell'articolo 9 della Legge n. 381 del 1991.
3. Il provvedimento di cancellazione è notificato alla cooperativa o consorzio. Della avvenuta cancellazione è data comunicazione alla Prefettura e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
4. Qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30 per cento dei lavoratori della cooperativa o il numero dei soci volontari previsti al comma 2 dell'articolo 2 della Legge n. 381 del 1991, si provvede alla cancellazione se la compagine sociale non viene riequilibrata entro sei mesi dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità.
Art. 6
Ricorsi
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1. Contro i provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione, o di cancellazione, dall'Albo è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale.
2. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di ricevimento dalla relativa notifica.
3. Il presidente della Giunta regionale decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
4. La presentazione del ricorso sospende gli effetti della cancellazione fino alla pronuncia definitiva.
Art. 7
Raccordo con i servizi socio-sanitari ed educativi
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1. Le cooperative sociali partecipano alle attività concernenti il settore dei servizi socio-assistenziali nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e successive modificazioni.
2. Le cooperative sociali partecipano alle attività concernenti i settori dei servizi educativi e dl diritto allo studio nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi regionali 25 giugno 1984, n. 31 e 16 settembre 1987, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le convenzioni di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988 e
successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 1984 ed all'articolo 33 della legge regionale n. 35 del 1987, stipulate con cooperative sociali o loro consorzi regolarmente iscritti all'Albo di cui al titolo I della presente legge, debbono essere conformi allo schema di convenzione-tipo di cui al successivo titolo III.
Art. 8
Raccordo con le attività di formazione
professionale.
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1. L'amministrazione regionale, anche sulla base di specifiche richieste presentate dalle organizzazioni legalmente riconosciute ai sensi dell'articolo 9 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni, o da enti di formazione di loro emanazione, istituisce o promuove , nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, corsi di formazione professionale aventi particolare riguardo alle esigenze delle cooperative sociali.
2. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata, nel rispetto delle normative vigenti inerenti la parametrazione dei costi dei corsi di formazione professionale, a sostenere i costi per le attività di formazione delle persone svantaggiate appartenenti alle cooperative sociali, sia rivolta ad esse in via esclusiva, sia finalizzate al loro inserimento in sovrannumero nei corsi per normodotati, svolte direttamente dagli enti di formazione emanazioni delle associazioni delle cooperative, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 16, della legge regionale n. 47 del 1979, in conformità alle disposizioni in materia contenute nelle note di specificazione dei Piani annuali di formazione professionale e sulla base di progetti approvati dalla stessa Amministrazione regionale.
Art.
9
Raccordo con le politiche attive del
lavoro
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1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro secondo le norme di cui alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni di cui al titolo IV della presente legge.
Art.10
Convenzioni
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1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, adotta appositi
schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le
amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, rispettivamente
concernenti:
a) la gestione di servizi socio sanitari ed
educativi;
b) la fornitura di beni e servizi di cui
all'articolo 5 della Legge n. 381 del 1991.
2. Qualora la giunta regionale non rispetti il termine di cui al comma 1, gli enti pubblici nell'attivare le convenzioni con le cooperative sociali e i loro consorzi dovranno rispettare i criteri stabiliti negli articoli 11, 12 e 13.
Art. 11
Contenuto degli schemi di
convenzione-tipo.
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1. Gli schemi di convenzione-tipo approvati dalla
Giunta regionale devono contenere:
a) l'indicazione delle attività oggetto della
convenzione e delle loro modalità di svolgimento;
b) la durata della convenzione, di norma
pluriennale;
c) i requisiti di professionalità del personale
impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile
tecnico dell'attività;
d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel
servizio in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della Legge n. 381 del
1991;
e) gli standard tecnici relativi alle strutture e
alle condizioni igenico-sanitarie e di sicurezza;
f) le norme contrattuali e previdenziali
applicate in materia di rapporti di lavoro;
g) la determinazione dei corrispettivi e le
modalità di pagamento;
h) le forme e le modalità di verifica e
vigilanza con particolare riguardo alla tutele degli utenti;
i) il regime delle inadempienze e le clausole di
risoluzione;
j) l'obbligo e le modalità di assicurazione del
personale e degli utenti;
k) le modalità di raccordo con gli uffici
competenti nella materia oggetto della convenzione.
2. Per quanto concerne le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge n. 381 del 1991 per gestione di servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle mere prestazione di manodopera . L'ambito di riferimento per l'identificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore anche in attuazione di norme nazionali.
3. Nella predisposizione degli schemi di
convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della Legge
n. 381 del 1991:
a) deve essere espressamente prevista la
finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione per persone svantaggiate;
b) devono essere indicati i criteri per
determinare il numero di lavoratori svantaggiati in relazione sia all'entità della
fornitura affidata, sia al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle
persone svantaggiate inserite.
4. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 2.
5. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione della convenzione.
Art. 12
Determinazione del corrispettivo
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1. Nella determinazione dei corrispettivi le
convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri:
Per i servizi socio-sanitari ed educativi:
a) nel caso di servizi standardizzati i
corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori minimi di
riferimento per le diverse tipologie di servizio che non possono essere mai inferiori a
quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori
delle cooperative sociali; le tabelle di competenza della Regione vengono emanate con
Decreto dell'Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale, d'intesa con gli Assessori competenti per materia e sono
oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei
costi-qualità su campioni di realtà pubbliche e private;
b) nel caso di servizi innovativi o non
standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal
progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche;c) in entrambi i casi, nella formulazione dei
corrispettivi, al costo lavoro vanno aggiunti i costi relativi agli elementi,
all'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e
umani che concorrono alla realizzazione del servizio;
2. Per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della Legge n. 381 del 1991 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo.
Art. 13
Durata della convenzione
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1. Al fine di garantire la continuità dei servizi, le convenzioni relative alla fornitura dei servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti hanno durata pluriennale.
2. Le convenzioni debbono in tal caso prevedere modalità di verifica annuale dei rispettivi obblighi dei contenuti.
Art. 14
Criteri di valutazione per la scelta
del contraente.
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1. Nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento i seguenti elementi oggettivi:
a) possesso degli standard funzionali previsti
dalle normative nazionali e
regionali di settore;
b) rispetto delle norme contrattuali di settore;
c) capacità progettuale, organizzativa ed
innovativa;
d) qualificazione professionale degli operatori;
e) valutazione comparata costi-quantità desunta
su omologhi servizi pubblici e privati.
2. Nel bando sono indicati i punteggi attribuiti a ciascuno degli elementi oggettivi di valutazione su indicati. A parità di punteggio complessivo prevale l'offerta con il massimo ribasso.
3. Per la fornitura di beni e servizi diversi da
quelli socio-assistenziali, sanitari ed educativi, ai sensi dell'articolo 5 delle Legge
381 del 1991, prevalente elemento oggettivo da valutare per la scelta del
contraente e il progetto di inserimento di soggetti svantaggiati che deve rispondere:
a) il numero dei soggetti svantaggiati, tipologia
dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta, ruolo e profilo
professionale di riferimento;
b) presenza di piani individualizzati, contenenti
obbiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali
figure di sostegno.
Art. 15
Forme di controllo e di tutela
dell'utenza.
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1. Le cooperative sociali e i loro consorzi accedono a tutti gli interventi regionali in favore della cooperazione secondo le rispettive normative di settore e secondo le disposizioni di cui al presente titolo.
Art. 16
Disposizioni generali
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1. Le cooperative sociali e i loro consorzi accedono a tutti gli interventi regionali in favore della cooperazione secondo le disposizioni di cui al presente titolo.
Art. 17
Contributi per l'avviamento ed il
consolidamento.
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1. Alle cooperative sociali costituite da non
oltre tre anni che presentino progetti finalizzati all'attività di avvio e di
consolidamento della propria struttura operativa è corrisposto un contributo annuale per le
seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:
a) investimenti per impianti, macchinari, arredi
ed attrezzature escluse quelle di cui all'articolo 18;
b) brevetti, software, studi e ricerche per nuovi
prodotti, strumenti ed ausili didattici ed educativi;
c) interessi, sconti ed altri oneri finanziari
esclusi gli interessi relativi ai mutui a tasso agevolato.
2. Il contributo è concesso per due anni consecutivi nella misura del 75 per cento delle spese ammesse il primo anno e del cinquanta per cento il secondo anno, entro il limite complessivo di 250 milioni di lire per le cooperative che svolgono attività di cui all'articolo 1, lettera b), della medesima legge.
3. Il contributo di cui al presente articolo non cumulabile con il contributo per le spese di gestione di cui all'articolo 20-ter della legge regionale 6 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni; è invece cumulabile con analoghe provvidenze nazionali e regionali purché il totale delle contribuzioni non superi i limiti di cui al comma 2.
Art. 18
Contributi per l'acquisto di
particolari attrezzature e per
l'adattamento dei posti di lavoro.
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1. Alle cooperative sociali è concesso un contributo per l'acquisto o la realizzazione di particolari attrezzature e strumenti specificamente finalizzati a favorire l'attività lavorativa dei soci o dei dipendenti portatori di handicap.
2. Agli enti pubblici che stipulino convenzioni con le cooperative sociali o con loro consorzi, ai sensi della presente legge, è concesso un contributo per l'adattamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone portatrici di handicap appartenenti alle cooperative stesse.
3. I contributi di cui ai precedenti commi sono erogati in misura non superiore all'80 per cento della relativa spesa ed entro il limite massimo di 20 milioni di lire.
Art. 19
Contributi in conto occupazione e per
particolari servizi.
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1. Alle cooperative che svolgono l'attività di cui all'articolo 1, lettera b), della Legge n. 381 del 1991 è concesso un contributo in conto occupazione per ciascun socio lavoratore nella misura massima del 50 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria: tale misura è elevata fino all'80 per cento per ciascun socio appartenente alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge n. 381 del 1991.
2. Il contributo è erogato per un periodo non superiore a 245 mesi e non cumulabile, nello stesso periodo, con analoghi contributi previsti da altre leggi nazionali e regionali.
Art. 20
Convenzioni di innovazione e sviluppo.
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1. Alle cooperative che presentino progetti volti a sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio di nuovi servizi o l'introduzione di innovazioni nell'erogazione di servizi già in atto è concesso un contributo nella misura massima del 40 per cento delle spese riconosciute ammissibili e non ricomprese nelle disposizioni di cui agli articoli precedenti, sulla base di apposite convenzioni di innovazione e di sviluppo.
Art. 21
Contributi ai consorzi di cooperative
sociali.
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1. Ai consorzi di cui all'articolo 8 della Legge
n. 381 del 1991, sono concessi finanziamenti per:
a) attività di consulenza tecnica e
amministrativa a favore di cooperative sociali;
b) servizi finalizzati alla promozione e
commercializzazione di prodotti delle cooperative sociali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo pari al 50 per cento delle spese giudicate ammissibili sulla base di apposito progetto presentato dal consorzio.
3. Alle cooperative sociali che intendono consorziarsi per la gestione integrata delle loro attività è corrisposto un contributo pari al 30 per cento della quota di capitale investita nel consorzio da ogni cooperativa.
Art. 22
Contributi a favore di enti pubblici.
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1. Agli enti locali che intendano sottoscrivere quote di capitale sociale in qualità di soci sovventori ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'articolo 2 della Legge n. 381 del 1991, è concesso un contributo non superiore al valore del 30 per cento del capitale sottoscritto e versato.
Art. 23
Disposizioni e competenze attuative
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1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previo parere della Commissione per la cooperazione sociale di cui al titolo V, emana le direttive di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV, fissando i criteri generali e le procedure per la concessione dei contributi.
2. La gestione degli interventi di cui al presente titolo è attribuita all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
Art. 24
Beneficiari degli interventi.
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1. Rientrano fra i beneficiari degli interventi
della presente legge tutti i soggetti o categorie di persone ricompresi dall'articolo 4
della Legge n.381 del 1991, come sotto specificati:
a) invalidi fisici, psichici e sensoriali;
b) ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti
in trattamento psichiatrico;
c) tossicodipendenti e alcolisti che abbiano in
corso un programma di recupero concordato con i competenti servizi
socio-assistenziali;
d) detenuti ammessi al lavoro, dimessi dal
carcere, soggetti già sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile
e ammessi alle misure alternative alla detenzione;
e) soggetti appartenenti a categorie socialmente
emarginate o a rischio di emarginazione;
f) minori in età lavorativa in situazione di
difficoltà familiare;
g) soggetti indicati con decreto del Presidente
del Consiglio come rientranti tra le categorie svantaggiate.
Art. 25
Composizione e funzionamento della
Commissione.
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1. Con la deliberazione della Giunta regionale su
proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, è istituita presso l'Assessorato del lavoro la Commissione
regionale per la cooperazione sociale. Essa è composta:
a) dall'Assessore regionale del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede, o da un suo
delegato;
b) dal coordinatore generale dell'Assessorato
regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale o
da un suo delegato;
c) da un funzionario di livello non inferiore al
VII dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale;
d) dal direttore dell'Agenzia regionale del
lavoro o da un suo delegato;
e) dal responsabile della Direzione regionale del
lavoro - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
f) da un rappresentante effettivo e da un
supplente, con comprovata esperienza nel settore sociale designati da ciascuna delle
organizzazioni regionali delle cooperative aderenti alle associazioni nazionali
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai
sensi dell'articolo 5 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 1947 e successive
modifiche ed integrazioni;
g) dal consigliere di parità previsto dalla
legge 10 aprile 1991, n. 125;
h) da un funzionario di livello non inferiore al
VII dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale, che funge da segretario ed al quale viene altresì attribuito
il compito di conservatore dell'Albo di cui all'articolo 2 della presente legge.
2. La commissione è convocata dal Presidente.
3. Per la verità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. I supplenti partecipano alla seduta in caso di assenza dei componenti effettivi.
Art. 26
Compiti della Commissione.
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1. La Commissione esprime parere:
a) sulle domande di iscrizione all'Albo regionale
della cooperazione sociale, verificando le cooperative ed i consorzi
richiedenti abbiano presentato tutti i documenti prescritti dalla presente legge che
tali documenti siano regolari;
b) sulla cancellazione dall'Albo regionale della
cooperazione sociale delle cooperative che non adempiano agli obblighi
stabiliti dalla presente legge e di quelle che, non siano in grado di continuare ad
esercitare la propria attività;
c) sui criteri relativi alla concessione degli
incentivi di cui al titolo IV;
d) sugli schemi di convenzione-tipo di cui
all'articolo 10 della presente legge.
2. La Commissione formula altresì proposte alla giunta regionale in materia di cooperazione sociale.
Art. 27
Abrogazione e rinvio a norme nazionali.
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1. È abrogato l'articolo 16 della legge regionale n. 33 del 1988, nonché tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 381 del 1991e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 28
Norma finanziaria.
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1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 10.000.000.000 e fanno carico ai sotto elencati capitoli del bilancio triennale 1997-1998-1999 ed ai capitolo corrispondenti per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1997 e per gli anni 1997-1998 sono introdotte le seguenti variazioni:
3. In diminuzione 03 – assessorato della programmazione bilancio,
credito e assetto del territorio Capitolo 03016 – Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti
da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art.2 della
legge finanziaria 1997 e art. 34, comma 2, della presente legge di bilancio)
1997 lire 4.990.000.000
1998 lire 4.990.000.000
1999 lire 4.990.000.000
mediante riduzione delle seguenti voci della
tabella A allegata alla finanziaria:
voce 4
1997
1998
1999 lire 4.990.000.000
voce 7
1997 -----------------------
1998 lire 4.990.000.000
1999 -----------------------
voce 6
1997 lire 4.990.000.000
1998 -----------------------
1999 -----------------------
Capitolo 03017 –
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 2 della legge finanziaria 1997 e art. 34, comma 2, della legge di bilancio)
1997 lire 5.010.000.000
1998 lire 5.010.000.000
1999 lire 5.010.000.000
mediante la riduzione delle seguenti voci della tabella E allegata alla legge finanziaria
voce 4
1997 -----------------------
1998 -----------------------
1999 lire 5.010.000.000
voce 9
1997 lire 5.010.000.000
1998 lire 5.010.000.000
1999 -----------------------
In aumento
02 – assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione Capitolo 02102 – Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissione, comitati e altri consensi, istituti dagli organi dell'amministrazione regionale (art. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27 e articolo 25 della presente legge)
1997 10.000.000
1998 10.000.000
1999 10.000.000
10 – assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale Cat. 10 – Sviluppo attività cooperativistica Capitolo 10130 (N.I.) 2.1.2.4.3.3.08.02 (02.09) contributi alle cooperative sociali costituite da non oltre tre anni e che presentino progetti finalizzati (art. 17 della presente legge)
1997 lire 3.000.000.000
1998 lire 3.000.000.000
1999 lire 3.000.000.000
Capitolo 10131 (N.I.) 2.1.2.4.3.3.08.02 (02.09) Contributi alle cooperative sociali per l'acquisto e la realizzazione di particolari attrezzature (art. 18 della presente legge)
1997 lire 1.500.000.000
1998 lire 1.500.000.000
1999 lire 1.500.000.000
Capitolo 10132 (N.I.) 2.1.1.6.3.2.08.02 (08.02) contributi in conto occupazione alle cooperative che svolgono attività di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (art. 19 della presente legge)
1997 lire 1.800.000.000
1998 lire 1.800.000.000
1999 lire 1.800.000.000
Capitolo 10133 (N.I.) 2.1.1.6.3.2.08.02 (08.02) Contributi alle cooperative che presentano progetti volti a sperimentare nuove metodologie di intervento sociale (art. 20 della presente legge)
1997 lire 1.500.000.000
1998 lire 1.500.000.000
1999 lire 1.500.000.000
Capitolo 10134 (N.I.)2.1.1.6.3.2.08.02 (08.02) Contributi ai consorzi di cooperative sociali per attività di consulenza e per l'erogazione di servizi alle cooperative sociali (articolo 21 della presente legge)
1997 lire 1.690.000.000
1998 lire 1.690.000.000
1999 lire 1.690.000.000
Capitolo 10135 (N.I.) 2.1.2.3.2.3.08.02 (08.02) Contributi agli enti pubblici che sottoscrivono quote di capitale delle cooperative sociali ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (art. 22 della presente legge)
1997 lire 500.000.000
1998 lire 500.000.000
1999 lire 500.000.000
3. agli interventi previsti dall'articolo 8 si prevede che le risorse regionali destinate ai programmi di formazione professionale e con i necessari adeguamenti dei relativi piani.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1999 si provvede con legge di bilancio.
5. Le autorizzazioni di spesa disposte dal comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, così come rideterminate dall'articolo 45 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, così come ulteriormente rideterminate dall'articolo 27, comma 2 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 1° febbraio 1997 (legge finanziaria 1997) sono ulteriormente rideterminate in lire 32.000.000.000 per l'anno 1997 in lire 60.000.000.000 per l'anno 1998 e in lire 50.000.000.000 per l'anno 1999. La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione.