Ritorna a leggi sulla disabilità
Legge
11 agosto 1991 n.266
Legge-quadro sul volontariato.
Indice articoli
| Art.1 | Art.2 | Art.3 | Art.4 | Art.5 | Art.6 |
| Art.7 | Art.8 | Art.9 | Art.10 | Art.11 | Art.12 |
| Art.13 | Art.14 | Art.15 | Art.16 | Art.17 |
Ritorna a leggi sulla disabilità
Art. 1.
Finalità
e oggetto della legge.
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1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
Art. 2.
Attività
di volontariato.
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1.
Ai fini
della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella
prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di
cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può
essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono
essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è
incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e
con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa
parte.
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Art. 3.
Organizzazioni
di volontariato.
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1. É
considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito
al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo
determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei
propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono
assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei
loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli
accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto
disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione
assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la
democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche
associative nonchè la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i
criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e
diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio,
dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonchè le
modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato
possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento
oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività
di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti
dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Art. 4.
Assicurazione
degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.
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1.
Le
organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che
prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile
verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i
relativi controlli.
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Art. 5.
Risorse
economiche.
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1. Le
organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi
degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o
di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e)
donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g)
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le
organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei
registri di cui all'art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni
immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre,
in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con
beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le
loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli
accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati
alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si
applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione
ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente
dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della
liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in
identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o
negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice
civile.
Art. 6.
Registri
delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province
autonome.
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1. Le regioni
e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri
generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è
condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonchè per stipulare
le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le
disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei
registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui
all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello
statuto o degli accordi degli aderenti.
4.
Le regioni e le province autonome
determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività
di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province
autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego
dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso,
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo
regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro
trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano
ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il
volontariato, previsto dall'art. 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri
sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui
all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
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Art. 7.
Convenzioni.
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1.
Lo Stato,
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici
possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da
almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e
capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere
disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a
svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonchè il
rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere
forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè
le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui
all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a
carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
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Art. 8.
Agevolazioni
fiscali.
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1. Gli atti
costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite
esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento
delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di
registro.
2. Le operazioni effettuate dalle
organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per
fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni nè prestazioni di
servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni
di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle
organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. All'art. 17 della legge 29 dicembre 1990,
n. 408, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il
comma 1-bis è aggiunto il seguente: <<1-ter. Con i decreti legislativi di
cui al comma 1, e secondo i medesimi princìpi e criteri direttivi, saranno
introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore
delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di
solidarietà, purchè le attività siano destinate a finalità di volontariato,
riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano
iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal
fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà
essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli
articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni
ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della
somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad
un massimo di lire 100 milioni>>.
4. I proventi derivanti da attività
commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale
sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini
istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione,
previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il
Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli
affari sociali.
Art. 9.
Valutazione
dell'imponibile.
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1.
Alle
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 si
applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.
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Art. 10.
Norme
regionali e delle province autonome.
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1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In
particolare, disciplinano: a) le modalità cui dovranno attenersi le
organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto
dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di
strutture convenzionate con le regioni e le province autonome; b) le forme di
partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui
all'art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle
organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai
diversi settori di intervento; d) gli organi e le forme di controllo, secondo
quanto previsto dall'art. 6; e) le condizioni e le forme di finanziamento e di
sostegno delle attività di volontariato; f) la partecipazione dei volontari
aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 ai corsi di
formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle
regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto
intervento delle organizzazioni stesse.
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Art. 11.
Diritto
all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.
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1. Alle
organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'art. 6, si
applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono
considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
Art. 12.
Osservatorio
nazionale per il volontariato.
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1.
Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato,
presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto
da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato
operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si
avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti
compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed
alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
b) promuovere
ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la
promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali
elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze
sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento
particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di
informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente
legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo
stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche
con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento
per la prestazione dei servizi; h) pubblicare un bollettino periodico di
informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle
notizie attinenti l'attività di volontariato;
i) promuovere, con cadenza
triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano
tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. É istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per
il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla
lettera d) del comma 1.
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Art. 13.
Limiti
di applicabilità.
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1. É fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Art. 14.
Autorizzazione
di spesa e copertura finanziaria.
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1. Per il
funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione
del Fondo di cui al comma 2 dell'art. 12 e per l'organizzazione della Conferenza
nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso art. 12,
è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991,
1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento: <<Legge-quadro sulle organizzazioni di
volontariato>>.
3. Le minori entrate derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 8, sono valutate complessivamente in
lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si
fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento: <<Legge-quadro sulle organizzazioni di
volontariato>>.
Art. 15.
Fondi
speciali presso le regioni.
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1. Gli enti
di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,
devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un
quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e
dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12,
venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di
istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione
delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di
sostenerne e qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non
abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del
citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime
finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo
delle somme destinate ad opere di beneficienza e di pubblica utilità ai sensi
dell'art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 e successive
modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16.
Norme
transitorie e finali.
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1.
Fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per
l'attuazione dei princìpi contenuti nella presente legge entro un anno dalla
data della sua entrata in vigore.
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Art. 17.
Flessibilità
nell'orario di lavoro.
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1. I
lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui
all'art. 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di
usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni
previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con
l'organizzazione aziendale.
2. All'art. 3 della legge 29 marzo
1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<Gli accordi
sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino
nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in
favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in
materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di
lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione
dell'amministrazione di appartenenza>>.